Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Riferimenti normativi:
Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI/PROVINCIALI

Riferimenti Normativi
Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
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Amministrazione Trasparente
  • Dirigenti
    Art. 10, c. 8, lett. d; Art. 15, c. 1,2,5; Art.41, c. 2,3
  • OIV
    Art. 10, c. 8, lett. c, D.lgs. n. 33/2013
  • Prevenzione della corruzione
    Art. 43, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013, Art. 18, c. 5, D.Lgs 39/2013, Art. 1, c. 3, 14 della L. n 190/2012 e Delibera Anac 430/2016
  • Dati ulteriori
    Art. 7-bis, c. 3, D.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012